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Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine

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Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_

3Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

4Il Consiglio federale può concludere autonomamente le convenzioni.

5Può concludere autonomamente anche trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

6Se richiedono ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse, sempre che esistano le basi legali richieste.

Art. 6 Partecipazioni della Confederazione

1Per l’adempimento dei propri compiti, nel settore del Governo elettronico la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni, in particolare negli ambiti secondo l’articolo 5 capoverso 1. Tali partecipazioni devono servire all’adempimento di compiti legali delle autorità federali.

2Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione.

Art. 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione partecipa soltanto a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.

Art. 8 Aiuti finanziari

1Se è utile per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, la Confederazione può versare aiuti finanziari a favore di misure destinate all’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico. Nei limiti dei crediti stanziati, può versare gli aiuti finanziari:

a. ai Cantoni;

b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale;

c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni di cui all’articolo 5 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo l’articolo 5 o 6.

2Con i beneficiari di aiuti finanziari l’autorità competente conclude contratti di diritto pubblico che definiscono segnatamente l’importo degli aiuti finanziari da concedere, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire. Gli aiuti finanziari destinati ai Cantoni possono essere disciplinati negli accordi di programma.