Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sullʼambiente
Non si prevedono ripercussioni dirette sull’economia nazionale, sulla società e sullʼambiente.
Sul medio e lungo termine, la società e lʼeconomia trarranno beneficio dai progetti di collaborazione e dai servizi della Confederazione che deriveranno in virtù delle nuove basi giuridiche, soprattutto perché questi progetti offriranno applicazioni di Governo elettronico destinate a moltiplicare lʼofferta (tuttora piuttosto modesta) di prestazioni elettroniche delle autorità federali, cantonali e comunali. I vantaggi risulteranno segnatamente dall’adozione di standard uniformati e dallʼutilizzo trasversale di dati e sistemi tra le strutture federali (servizi di base e servizi elettronici obbligatori).
La possibilità di utilizzare liberamente dati pubblici (OGD) suscettibili di essere trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici rappresenta una parte della missione di mettere le autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all’economia, alla scienza e all’amministrazione per via elettronica in maniera trasparente, a costi contenuti e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Ciò costituisce una premessa affinché nell’opinione pubblica possano essere sviluppate soluzioni politiche. Questi stessi dati pubblici possono nel contempo fungere da base per l’innovazione economica e semplificare i rapporti tra amministrazione, economia e società85.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le nuove possibilità dʼintervento del Consiglio federale sottoposte nel presente avamprogetto per gestire le sfide attuali e future nel settore del Governo elettronico si fondano su varie disposizioni della Costituzione federale, che vengono illustrate singolarmente nelle pagine successive.
5.1.1 Competenza di concludere convenzioni nel settore del Governo elettronico
In virtù dellʼarticolo 48 capoverso 2 Cost., la Confederazione, nei limiti delle competenze conferitele dalla Costituzione, può partecipare a trattati intercantonali. La facoltà del Consiglio federale di concludere con i Cantoni convenzioni in materia di collaborazione nel settore del Governo elettronico trova fondamento nellʼarticolo 48 capoverso 2 Cost., in combinato disposto con il nuovo articolo 5 AP-LMeCA. Una siffatta collaborazione (ai sensi del federalismo cooperativo verticale) è possibile però solo nel quadro delle competenze della Confederazione e dei Cantoni riconosciute dalla Costituzione.
Laddove vi sia lʼintenzione di concludere trattati con altri Stati e con organizzazioni estere o internazionali nel settore del Governo elettronico, lʼarticolo 54 capoverso 1 Cost. fornisce alla Confederazione una chiara base costituzionale per emanare atti interni nell’ambito degli affari esteri, ad esempio atti normativi86. Gli affari esteri competono alla Confederazione. La collaborazione internazionale nel settore del Governo elettronico che la Confederazione auspica di realizzare in futuro ricadrebbe nel contesto degli «affari esteri». Nel definire i propri rapporti con i Paesi esteri, la Confederazione deve però tener conto delle competenze dei Cantoni e salvaguardarne gli interessi (art. 54 cpv. 3 Cost.).
Lʼorgano competente per curare gli affari esteri, ai sensi dellʼarticolo 184 capoversi 1 e 2 Cost., è il Consiglio federale. Nellʼespletamento di questo suo compito, esso deve salvaguardare i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale (art. 166 Cost.). Il Consiglio federale rappresenta inoltre la Svizzera nei confronti dell’estero. Firma e ratifica i trattati internazionali e li sottopone per approvazione all’Assemblea federale, salvo nei casi in cui è autorizzato a concluderli autonomamente in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Tale facoltà del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali è esplicitamente prevista allʼarticolo 5 capoverso 5 AP-LMeCA.
85 Strategia OGD 2019–2023, n. 1.
86 Cfr. G. Biaggini., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, n. marg. 15 ad art. 54.