Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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dell’Amministrazione federale), viene effettuata dal dipartimento responsabile, così come la relativa assegnazione delle autorizzazioni;

- il dipartimento responsabile gestisce un «single point of orientation» centrale al quale possono essere inoltrate proposte per nuove interfacce, proposte di miglioramento ecc.;

- le interfacce dovrebbero essere progettate secondo standard internazionali aperti, in conformità all’articolo 13.

Le interfacce sono un tema trasversale agli OGD, agli OSS e agli standard, pertanto è necessaria una regolamentazione chiara e vincolante. Il potenziale vantaggio per l’economia e la società è enorme (cfr. mozioni 20.4260, 18.4276 e 18.4238).

economiesuisse suggerisce inoltre che lo Stato dovrebbe permettere di adottare anche modelli aziendali innovativi nello scambio tra le autorità e le imprese. Grazie ad apposite interfacce con l’esterno, leggibili anche da una macchina, si potrebbero creare nuovi prodotti e servizi che

fungano da «cerniera» tra le autorità e le imprese, per esempio software ERP intelligenti o sistemi di assistenza basati sull’intelligenza artificiale. Questo permetterebbe di dar vita a nuovi ecosistemi tecnologici che sgraverebbero notevolmente le imprese dai loro oneri amministrativi. Una

concorrenza finalizzata a un’interazione ottimale con le autorità porterebbe a un miglioramento costante dei relativi processi e, di conseguenza, l’economia avrebbe a disposizioni maggiori risorse per concentrarsi sulla sua attività principale. Con lo scambio tramite interfacce gli enti pubblici potrebbero trarre in particolare un vantaggio diretto dato dalla maggiore qualità dei dati, ma anche un vantaggio indiretto dato dalla maggiore produttività dell’economia.

Anche la FER ritiene che si debbano promuovere l’uso di interfacce standardizzate e lo scambio di informazioni con imprese e persone private. Le piattaforme digitali e gli «sportelli elettronici»

richiederebbero notevoli risorse finanziarie e spesso offrirebbero uno scarso valore aggiunto.

Inoltre lo Stato dovrebbe tenere maggiormente conto dei modelli aziendali innovativi nello scambio tra le autorità e le imprese. Grazie ad adeguate interfacce esterne, si potrebbero creare nuovi prodotti e servizi per lo scambio tra l’amministrazione e l’economia, come per esempio software ERP (enterprise resource planning) intelligenti o sistemi di assistenza basati sull’IT. Questo

permetterebbe di dar vita a nuovi ecosistemi tecnologici in grado di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi delle imprese. In questo progetto di legge, quindi, non è stato riconosciuto a

sufficienza il vero potenziale della digitalizzazione. Non bisogna dimenticare che le imprese sono particolarmente sensibili ai costi delle normative. Più lo scambio con le autorità sarà fluido,

affidabile ed efficiente, minori saranno gli oneri amministrativi per le imprese. La digitalizzazione dei processi richiede quindi una maggiore interoperabilità tra i sistemi, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.

Il PES sottolinea che è di fondamentale importanza creare delle interfacce finalizzate allo scambio di dati e l’accesso alle funzioni in un’infrastruttura collegata in rete in modo intelligente. Purtroppo, però, questo non trova riscontro nella LMeCA. Le interfacce dovrebbero essere assolutamente menzionate nel testo di legge. In un’apposita sezione si dovrebbe stabilire che i nuovi software sviluppati debbano essere dotati sempre di interfacce documentate e utilizzabili da tutti, progettate secondo standard internazionali aperti.

Anche il pvl, il PLR e il Partito Pirata, così come la Swico hanno espresso un parere simile e hanno chiesto con fermezza di inserire nella legge i principi fondamentali relativi alle interfacce (application programming interface, API).

3.4.2 Riguardo ad altri temi

Il Cantone BE ha proposto la seguente nuova disposizione sulla protezione dei dati nell’ambito della collaborazione in materia di Governo elettronico.

«Nell’ambito della collaborazione della Confederazione e dei Cantoni in materia di Governo

elettronico, segnatamente nell’ambito della conclusione delle pertinenti convenzioni o della

partecipazione congiunta a organizzazioni, i Cantoni coinvolti e la Confederazione stabiliscono insieme se alla collaborazione e al relativo trattamento dei dati personali e delle informazioni debba essere applicata la legislazione federale sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni o quella di uno dei Cantoni coinvolti.»