Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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Il Consiglio federale può concedere eccezioni agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13.
La disposizione sulle eccezioni è stata tematizzata da soli quattro partecipanti alla consultazione.
❖ Approvazione dell’articolo 14
La possibilità di stabilire delle eccezioni è stata espressamente accolta con favore dall’UCS e dalla
Posta CH SA.
• Proposta di modifica dell’articolo 14
La Posta CH SA ha avanzato la seguente proposta di modifica della formulazione
dell’articolo: «Il Consiglio federale regolamenta gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 e le relative eccezioni a livello di ordinanza. Le autorità responsabili del servizio elettronico delle autorità possono concedere, su richiesta degli interessati, delle deroghe anche caso per caso.»
• Osservazione relativa all’articolo 14
Secondo la FMH le eccezioni agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 devono essere
concesse se si impiegano offerte elettroniche e standard tecnici, organizzativi e
procedurali equivalenti. In questo modo è possibile evitare interfacce che potrebbero essere sensibili dal punto di vista della protezione dei dati nonché ulteriori investimenti per il passaggio ai nuovi standard. Inoltre a suo avviso possono essere dichiarati vincolanti soltanto gli standard che sono stati approvati attraverso un’adeguata procedura di
consultazione e che garantiscono il diritto di opposizione delle organizzazioni interessate.
❖ Reiezione dell’articolo 14
CCC-CH propone di eliminare questo articolo perché, dal momento che ha chiesto di stralciare l’articolo 12 e ha appoggiato l’articolo 13, lo ritiene inutile.
3.3.3.17Articolo 15 Modifica di altri atti normativi6
6 La numerazione delle note a piè di pagina riportata qui non corrisponde a quella del testo dell’avamprogetto.