Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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La CdC e 6 Cantoni (ZG, BL, VS, GR, TI, FR) sono contrari (almeno per analogia) all’articolo 13 in quanto la Costituzione federale non contiene alcuna disposizione che permetta alla

Confederazione di imporre in modo generico ai Cantoni l’utilizzo di determinati servizi elettronici delle autorità o standard. Secondo l’articolo 173 capoverso 1 lettera e Cost. una disposizione di questo tipo sarebbe possibile solo se fosse direttamente funzionale ad attuare il diritto federale. Ma un obbligo così parziale avrebbe senso soltanto in casi molto rari, di conseguenza i Governi

cantonali respingono l’articolo. A loro avviso si dovrebbe invece scegliere una procedura

partecipativa. Anche la Confederazione sembra esserne consapevole in linea generale, perché al numero 2.1 del rapporto esplicativo è riportato esplicitamente che il Governo elettronico funziona al meglio se tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, da quello comunale a quello federale,

collaborano strettamente. Prima che il Consiglio federale dichiari vincolanti determinati standard sarebbe necessario che le organizzazioni che hanno collaborato fino ad adesso e che

collaboreranno in futuro trovino un accordo sulle condizioni quadro. Lo stesso vale per la

definizione degli emolumenti da versare per l’utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge. Anche perché l’introduzione

unilaterale di standard vincolanti da parte della Confederazione potrebbe comportare per i Cantoni ingenti investimenti e richiedere un adeguamento completo dei processi. La LMeCA, quindi,

dovrebbe stabilire che le soluzioni innovative dei Cantoni non possono essere soppiantate

automaticamente con le soluzioni federali. Tale principio rientra chiaramente nell’idea generale alla base del progetto ADS, che prevede la partecipazione dei Cantoni, e pertanto deve trovare

applicazione anche nella LMeCA.

Il Cantone GL critica il fatto che il requisito connesso all’articolo 13 di eseguire in modo uniforme il diritto federale è in conflitto con il senso e lo scopo del «federalismo esecutivo», basato non

sull’uniformità ma sulla diversità. Se l’applicazione del diritto federale non ammette alcuna

diversità, la sua esecuzione non dovrebbe essere affidata ai Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere analizzato attentamente per ciascun ambito legislativo. Non è accettabile che, per adottare le soluzioni imposte dalla Confederazione, i Cantoni siano obbligati da quest’ultima attraverso gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA ad abbandonare le soluzioni sviluppate internamente in modo quasi «artigianale» per la fornitura dei servizi elettronici delle autorità.

Il Cantone NW e, per analogia, anche il Cantone SG ritengono che l’articolo 13 dovrebbe essere completamente riformulato per far sì che la Confederazione si impegni a sviluppare insieme ai partner interessati gli standard IT che dovranno essere dichiarati vincolanti. La presente legge quadro manca di qualunque certezza e, a seconda delle prescrizioni adottate dal Consiglio

federale, potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi per i Cantoni.

I Cantoni TG e GE obiettano che questa disposizione viola l’autonomia dei Cantoni. Non esiste una base costituzionale che consenta alla Confederazione di imporre certe prescrizioni ai Cantoni. Secondo il Cantone GE l’imposizione di standard «organizzativi o procedurali» si spinge troppo in là e sembra essere in contraddizione con l’articolo 43 Cost.

L’USAM ritiene eccessiva la disposizione contenuta nel capoverso 2, ovvero l’obbligo imposto agli organi di diritto pubblico incaricati dalla Confederazione e dai Cantoni di adottare determinati standard. È auspicabile raggiungere un certo grado di standardizzazione ma questa non deve diventare vincolante per gli utenti. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere modificato o stralciato del tutto.

eAVS/AI ritiene che la definizione di standard per soggetti terzi che adempiono compiti fissati nel diritto federale faccia parte delle basi legali di pertinenti leggi speciali o delle ordinanze e istruzioni emanate successivamente. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere eliminato. Come conseguenza logica di queste affermazioni dovrebbe quindi essere stralciato anche l’articolo 2 capoverso 2.

3.3.3.16Articolo 14 Eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard