Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 46a cpv. 1bis
1bisNon vengono riscossi emolumenti per l’utilizzo di dati che, secondo l’articolo 11 della legge federale del …8 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, sono messi a disposizione per il libero riutilizzo conformemente ai principi dell’open government data.
2. Legge federale del 18 giugno 19999 sulla meteorologia e la climatologia
Art. 3 cpv. 3 e 4
3Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per le prestazioni dell’offerta di base in virtù dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
4Nell’ambito dell’offerta di base il Consiglio federale provvede in modo gratuito:
a.all’approntamento di dati secondo l’articolo 11 della legge federale del ….11 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità;
b.alla diffusione di informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse generale nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e le basi sullo sviluppo climatico.
3. Legge federale del 27 giugno 197312 sulle tasse di bollo
Art. 6 cpv. 1 lett. ater
1Non soggiacciono alla tassa:
ater. la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l’articolo 1 della legge federale del …13 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equiparate per la costituzione di diritti di partecipazione a tali società;
Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha chiesto la modifica di altri atti normativi.
3.3.3.18Articolo 16 Disposizioni transitorie relative agli open government data
1Le unità amministrative possono rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe in funzione delle proprie risorse, ma al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 11.
2Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o prodotti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Dieci partecipanti alla consultazione chiedono dei periodi di transizione più brevi.
7 RS 172.010
8RS …
9 RS 429.1
10 RS 172.010
11 RS …
12 RS 641.10
13 RS …