Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 9 pagine

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sugli istituti finanziari (LIsFi), essi sono stati sottoposti allo stesso regime di vigilanza applicato ai gestori patrimoniali e ai trustee secondo l’articolo 17 LIsFi.

Nel quadro della revisione della LRD, è stato deciso che l’Ufficio centrale sarà l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nonché per la vigilanza ai sensi della LRD sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari. Nell’ambito della consultazione per la revisione della LRD ciò è stato richiesto in particolare dal settore interessato. A tale proposito, nella LCMP sono stati inseriti i nuovi articoli 42bis(Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari) e 42ter(Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari). Il rilascio e la revoca della nuova autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari sono disciplinati nell’OCMP.

La nuova attività di vigilanza delegata all’Ufficio centrale e gli obblighi di diligenza sono stati concretizzati nella presente ordinanza posta in consultazione. Il nuovo atto normativo si basa ampiamente sulle disposizioni finora applicate agli assoggettati alla vigilanza conformemente alla LIsFi.

3. Procedura di consultazione

3.1 Panoramica dei pareri pervenuti

La procedura di consultazione concernente la nuova ordinanza si è svolta dal 1° ottobre 2021 al 17 gennaio 2022, conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200513 sulla consultazione (LCo).

L’UDSC ha ricevuto 30 risposte: 24 Cantoni, 3 partiti politici, l’Unione delle città svizzere e 3 associazioni nazionali dell’economia. Nove partecipanti hanno espressamente rinunciato a formulare un parere14. La lista dei partecipanti si trova in allegato. I singoli pareri sono consultabili in Internet15.

Il presente rapporto sui risultati riassume i pareri pervenuti.

3.2 Pareri espressi sui singoli articoli

Articolo 2 Campo d’applicazione

L’Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP) fa

notare che le materie da fondere lavorate o commerciate dai saggiatori del commercio non vengono esclusivamente acquistate o vendute, ma vi sono anche altre attività commerciali, ad esempio il toll refining. Al fine di garantire un’applicazione uniforme ed evitare lacune, l’articolo 2 va completato in modo da includere anche le altre attività commerciali nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Nella prassi, i saggiatori del commercio che commerciano con metalli preziosi bancari già oggi interpretano il campo d’applicazione della LRD in maniera più ampia, ovvero oltre solo l’acquisto e la vendita.

Articolo 6 Informazioni necessarie

Per il Cantone ZH le informazioni indicate come necessarie non sono sufficienti per identificare in modo univoco le persone fisiche. Dato che, ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, una copia del documento di identificazione presentato è acquisita agli atti, il Cantone ZH propone di completare l’articolo 6 capoverso 1 lettera a con le informazioni sul luogo e sul Paese di nascita nonché con il numero del documento di identificazione utilizzato.

13 RS 172.061

14 Cantoni GL, UR, GR, BL, SG, ZG, Unione delle città svizzere, Associazione dei datori di lavoro e Centre Patronal.

15 Procedure di consultazione concluse – 2021 (admin.ch)