Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 9 pagine

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Articolo 12 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza dei documenti di identi-

ficazione

Il Cantone ZH teme che la possibilità di poter rinunciare a proprio piacimento a un’attestazione di autenticità possa vanificare i numerosi requisiti posti dall’articolo 11 sull’attestazione di autenticità. Tale possibilità genera incertezza del diritto, creando un notevole potenziale di abuso. Pertanto, il Cantone ZH propone di stralciare l’articolo 12 capoverso 1.

Articolo 17 Principio

Il Cantone TI formula un’indicazione redazionale che riguarda unicamente la versione italiana (correzione della punteggiatura).

Articolo 20 Principio

ASFCMP suggerisce di adeguare il capoverso 1 lettera d ai sensi della sua proposta di modifica dell’articolo 30 capoverso 2 lettera c.

Articolo 21 Informazioni necessarie

Conformemente alle osservazioni relative all’articolo 6, il Cantone ZH propone di completare anche l’articolo 21 capoverso 1 con le informazioni sul luogo e sul Paese di nascita nonché con il numero del documento di identificazione utilizzato; propone inoltre di acquisire agli atti una copia del documento di identificazione.

Articolo 30 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Per quanto riguarda il capoverso 3, il Cantone ZH chiede di inserire tra le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato anche i casi di cui all’articolo 20 capoverso 3, per i quali sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. ASFCMP fa notare che questa disposizione, ispirata dall’articolo 13 capoverso 2 ORD-FINMA, non tiene sufficientemente conto del modello aziendale dei saggiatori del commercio, dato che il modello aziendale delle banche va distinto da quello dei saggiatori del commercio. Visto che la clientela dei saggiatori del commercio è composta principalmente da persone giuridiche e da imprese minerarie con sede all’estero nonché da altre imprese operative nell’industria, chiede che questa disposizione venga modificata, tenendo conto di quanto segue.

 Capoverso 2 lettera c: nel caso dei saggiatori del commercio operativi a livello internazionale l’assenza di un contatto personale è una circostanza del tutto normale. Gli scambi non si fanno con gli azionisti della persona giuridica, bensì con i rappresentanti o gli impiegati.

 ASFCMP propone di inserire una nuova lettera d nel capoverso 2, nella quale riprendere la disposizione dell’articolo 13 capoverso 2 lettera d ORD-FINMA, in quanto l’indicazione del tipo di prestazioni o di prodotti è rilevante.

 Capoverso 2 lettere d ed e: i saggiatori del commercio hanno a che fare con importanti volumi di metalli preziosi. Il criterio dell’ammontare dei valori patrimoniali apportati o dell’ammontare dei loro afflussi e deflussi sarebbe sempre soddisfatto e la disposizione non raggiungerebbe il proprio obiettivo. L’ammontare dipende dalla produzione annuale di ogni controparte. Il criterio del carattere inusuale sarebbe più opportuno.

 Se le proposte di ASFCMP sono adottate, ciò comporta l’adeguamento, nel capoverso 6, dei rimandi alle disposizioni dell’articolo.