Rapporto esplicativo OEEne

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica

(nuovo metodo di calcolo per l’etichettaEnergia per le automobili)

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

La revisione dell'OEEne non comporta alcun onere supplementare permanente per l'attuazione a livello federale. Solo per l'introduzione si prevede un onere comunicativo leggermente maggiore e bassi costi per il passaggio al nuovo metodo. Devono essere garantite un'intensa comunicazione e il coordinamento con i Cantoni, il settore, l'opinione pubblica e gli altri attori interessati. Il cambiamento del metodo di calcolo provocherà rinvii nella classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica, che tuttavia esistevano già a causa dell'aggiornamento annuale. In questo contesto, per i veicoli con motori a combustione c'è da aspettarsi un certo inasprimento, che si potrà ripercuotere sulle entrate dei Cantoni attraverso l'imposta cantonale di circolazione, se l'etichettaEnergia verrà utilizzata come base per il loro calcolo. A ciò si contrappone l'attuale sviluppo del mercato caratterizzato da un aumento significativo di veicoli elettrici e ibridi efficienti o ibridi plug-in.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

L'indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2 e l'etichettatura dei veicoli hanno lo scopo di ridurre il deficit di informazione. Gli acquirenti di automobili beneficiano di una maggiore trasparenza e, grazie all'etichettaEnergia e, in particolare alle indicazioni sul consumo e sulle emissioni, hanno la possibilità di prendere una decisione di acquisto più mirata, tenendo adeguatamente conto dell'efficienza energetica del prodotto. Il nuovo metodo di calcolo supporta il raggiungimento sia degli obiettivi delle emissioni di CO2 che degli obiettivi nel settore dell'efficienza energetica. Gli adeguamenti necessari a seguito della presente revisione potranno essere apportati nel corso degli aggiornamenti annuali esistenti. Per gli operatori del settore non ci saranno quindi oneri supplementari di tipo finanziario o a livello di personale.

4. Rapporto con il diritto europeo

Per l'etichettatura delle automobili nuove, il quadro giuridico in base al quale gli Stati membri UE devono sviluppare le proprie disposizioni di diritto interno è dato dalla direttiva 1999/94/CE. Essa tuttavia non definisce i calcoli per la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza e il concreto aspetto dell'etichetta. Nell'attuazione dell'etichettatura delle automobili, la Svizzera si basa sulle suddette prescrizioni quadro dell'Unione europea e tiene conto dell'esperienza acquisita nel contesto europeo.