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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

b. sfruttamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi;

c. realizzazione di utili di arbitraggio;

d. copertura di rischi su posizioni detenute per gli scopi di cui alle lettere a–c.

3Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all’articolo 4b:

a. posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione secondo il rendiconto;

b. posizioni market-making;

c. quote di patrimoni collettivi gestiti che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

1. la banca ha conoscenza completa delle posizioni sottostanti il patrimonio e su tali posizioni dispone di informazioni sufficienti, frequenti e verificate da un terzo.

2. la banca riceve i prezzi quotidiani per il patrimonio e ha accesso al mandato o alle prescrizioni legali relative alla strategia d’investimento.

d. titoli di partecipazione quotati;

e. operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe attinenti alla negoziazione;

f. derivati, compresi derivati collocati su strumenti emessi dalla banca stessa con rischi legati al credito o rischi azionari;

g. posizioni che conducono a un credito corto netto o a una posizione in titoli di partecipazione corta netta nel portafoglio della banca;

h. posizioni della negoziazione di correlazioni;

i. posizioni derivanti da impegni di assunzione di operazioni di emissione di titoli per le quali si può supporre che la banca comprerà la posizione il giorno del regolamento.

4Le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a–g possono essere assegnate al portafoglio della banca in deroga al capoverso 3. Questa assegnazione richiede l’autorizzazione della FINMA. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC)3.

Art. 5a Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: modifiche

contabili e trasferimento interno dei rischi

1Una modifica contabile di posizioni tra i due portafogli richiede l’autorizzazione della FINMA.

2Se una modifica contabile comporta una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca, la differenza va trattata come un supplemento sui fondi propri minimi.

5 Lo standard RBC è riportato nell’allegato 1 n. 3.