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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
– nel caso in cui il rimborso fosse obbligatorio o l’emittente optasse per il rimborso: all’atto dell’emissione di un numero variabile di titoli di partecipazione un’eventuale modifica del valore d’esposizione è analoga, comparabile e legata alla modifica del valore di un numero dato di titoli di partecipazione al capitale sociale,
– nel caso in cui il titolare dello strumento finanziario optasse per il rimborso: la FINMA ha respinto la richiesta della banca di trattarlo come un credito.
Art. 4a Standard minimi di Basilea
1Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze relative ai fondi propri e dell’obbligo di pubblicazione.
2La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell’allegato 1.
Art. 4b Portafoglio della banca
Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio della banca:
a. titoli di partecipazione non quotati;
b. posizioni designate per la cartolarizzazione;
c. immobili detenuti direttamente;
d. crediti e impegni di credito verso piccole e medie imprese secondo l’articolo 70 capoversi 3 e 4 nonché posizioni retail secondo l’articolo 71;
e. quote di patrimoni collettivi gestiti, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera c;
f. fondi speculativi («hedge funds»);
g. derivati e patrimoni collettivi gestiti che possiedono posizioni di cui alle lettere a–f quale valore di base, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera c;
h. posizioni detenute per coprire rischi delle posizioni di cui alle lettere a–g;
i. altre posizioni non assegnate al portafoglio di negoziazione secondo l’articolo 5.
Art. 5 Portafoglio di negoziazione
1È possibile assegnare posizioni al portafoglio di negoziazione solo in assenza di motivi giuridici che impediscano la negoziazione o una copertura completa della posizione.
2Le posizioni che all’atto dell’iscrizione a bilancio sono detenute per uno degli scopi seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all’articolo 4b:
a. rivendita dopo un breve periodo di detenzione;