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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

4. Ordinanza del 6 novembre 201966 sugli istituti finanziari

Art. 59 cpv. 1 e 3

1I fondi propri prescritti nell’articolo 37 LIsFI devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui ai capoversi 3 e 5.

3Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFI, per i rischi operativi derivanti da queste prestazioni essa deve detenere fondi propri supplementari pari al 15 per cento dei ricavi di tali prestazioni realizzati nei tre anni precedenti. Sono considerati soltanto gli anni in cui tali ricavi hanno un saldo positivo.

Art. 66 cpv. 5

5La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull’organizzazione.

Art. 68 cpv. 6

6La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sui rischi.

5. Ordinanza del 25 novembre 201567 sull’infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1, primo periodo

1La controparte centrale deve disporre di fondi propri pari all’8,0 per cento (fondi propri minimi) secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP68.

Art. 56 cpv. 1, primo periodo

1Il depositario centrale deve disporre di fondi propri pari all’8,0 per cento (fondi propri minimi) secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP69.

Art. 104 cpv. 1 lett. e

1Sono garanzie consentite:

e. le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OFoP70, comprese le obbligazioni convertibili;

66 RS 954.11

67 RS 958.11

68 RS 952.03

69 RS 952.03

70 RS 952.03