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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 17m cpv. 2 e 3

2Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in considerazione secondo il numero 20.1 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio in relazione ai rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 numero 4 OFoP62 e secondo il capitolo 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP.

3Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati secondo l’allegato 5 numeri 5.1 e 5.1a devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiarie secondo la LOF63.

Art. 20a cpv. 4 lett. c

4Il 30 per cento dell’importo ottenuto dal seguente calcolo, se positivo, è computabile come valore patrimoniale:

c. dedotto il cinque per cento dell’esposizione totale della banca secondo l’articolo 40a capoversi 2 e 3 OFoP.

62RS 952.03

63 RS 211.423.4