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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 12 cpv. 5

5La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull’organizzazione e sui rischi.

Art. 63 cpv. 2 lett. b

2Una banca di rilevanza sistematica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso l LBCR:

b. nel caso dell’articolo 42 capoverso 3 OFoP.

3. Ordinanza del 30 novembre 201256 sulla liquidità

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1a».

Art. 1a Standard minimi di Basilea

1Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze in materia di liquidità.

2La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell’allegato 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 1° giugno 201257 sui fondi propri (OFoP).

Art. 15a cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. a

1Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:

d. titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo centrale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1.1 dell’ordinanza del 1° giugno 201258 sui fondi propri (OFoP); nonché

e. titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concorrenza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la

56 RS 952.06

57 RS 952.03

58 RS 952.03