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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 5 (nuovo)

5I servizi cantonali competenti in materia di legislazione sulle epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all'allegato 1.

Art. 39 Terzi

1Su richiesta, l’UFAG in collaborazione con Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica.

2Se i dati non sono anonimizzati, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

Art. 54 Diritti di accesso

1I detentori di animali possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici.

2I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE2.

3Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all’UFAG l’accesso a eTransit. Dopo

1 RS 916.404.1

2 RS 916.401

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