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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6
Abrogato
Art. 9 cpv. 3 e 3bis
3Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo:
a. quali quantità di materie prime ha acquistato dai singoli valorizzatori, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
b. quali quantità di materie prime ha venduto ai singoli valorizzatori, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio.
3bisLa notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.
Art. 11 Conservazione dei datti
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commerciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all’ispezione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr