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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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5Nel caso dei muri a secco e delle suonen gli oggetti da ripristinare sono stabiliti sulla base di un approccio globale. La loro realizzazione può essere sostenuta come studio di base.

6Per gli interessi non agricoli non va applicata alcuna deduzione ai costi computabili. Presupposto per il sostegno è che l'interesse agricolo ammonti almeno al 50 per cento.

Art. 24 Aliquote di contributo

1Sono accordate le seguenti aliquote di contributo massime per i costi computabili:

a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:

per cento 1. zona di pianura34

2. zona collinare e zona di montagna I37

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione40

b. per provvedimenti collettivi:

1. zona di pianura27

2. zona collinare e zona di montagna I30

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione33

c. per provvedimenti individuali:

1. zona di pianura20

2. zona collinare e zona di montagna I23

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione26

2Per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e per i ripristini periodici si applicano le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi.

3Onde ridurre il dispendio amministrativo il contributo può essere stabilito e versato come importo fisso. Esso non può superare il contributo all'aliquota di contributo massima.

Art. 25 Contributi supplementari

1Le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

a. valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola;

b. provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture;

c. altri provvedimenti ecologici importanti;

d. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d’importanza storico-culturale;

e. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse.