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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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3Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a.
4Alle aziende d'estivazione sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.
Sezione 2: Condizioni
Art. 29 Requisiti personali
1Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda. Per progetti nella regione d'estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l'azienda d'estivazione.
2Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti finanziari sono concessi anche ai proprietari che affidano la gestione dell’azienda al partner.
3Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.
4I progetti nella regione d'estivazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla forma di organizzazione.
5I gestori di un'azienda agricola devono possedere una delle seguenti qualifiche:
a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr);
b. una formazione professionale quale responsabile d'economia domestica rurale sancita da un attestato professionale conformemente all’articolo 42 LFPr; o una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura.
6Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 5.
7È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 la gestione efficace dell’azienda durante un periodo di almeno 3 anni, debitamente documentata.
8L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.
Art. 30 Onere sopportabile
1Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario.