Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

altri contributi per l’allevamento secondo la sezione 4 OAlle. I contributi per progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, nonché i contributi per la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali sono pertanto ridotti a favore dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Inoltre, i contributi che prima erano stati accantonati per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono ora disponibili per i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

Anche per aumentare i contributi per i progetti di ricerca sulle risorse zootecniche si attinge dai contributi per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle.

13.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

13.4.3 Economia

Nessuna ripercussione. Le modifiche proposte tangono soprattutto le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese di allevamento.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare con l’allegato 11 appendice 4 dell’accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS

0.916.026.81). Sono così garantite l’equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l’UE di animali da allevamento e di materiale riproduttivo.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica il 21 novembre 1994. Si è così impegnata nella conservazione delle razze svizzere di animali da reddito. Con l'introduzione di contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», la Svizzera rispetta questo impegno.

13.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

13.7 Basi legali

Articoli 141 segg., 147a e 177 della legge sull’agricoltura (LAgr).