Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Per la continuità di una razza, gli animali devono essere utilizzati attivamente nell’allevamento. Pertanto, indipendentemente dalla specie e dal sesso, l'animale in questione deve avere almeno un discendente in vita nel periodo di riferimento che sia iscritto nel libro genealogico della rispettiva organizzazione di allevamento riconosciuta (cpv. 1 lett. c n. 1 e 2). Inoltre, per mantenere lo status di purosangue, anche il discendente in vita deve essere di razza pura conformemente alle pertinenti norme ICAR (cpv. 1 lett. c n. 3).
Per la conservazione in situ di una razza minacciata, è essenziale mantenere al minimo il grado di consanguineità. Come ulteriore esigenza per il versamento dei contributi, il grado di consanguineità dei discendenti in vita di animali delle specie bovina, ovina e caprina non deve superare il 6.25 per cento. Nel caso delle specie suina ed equina, il grado di consanguineità dei discendenti in vita non deve superare il 10 per cento. Questi valori massimi specifici sono basati sui parametri attualmente applicati dalle organizzazioni di allevamento. Inoltre, ai fini del calcolo della consanguineità vanno prese in considerazione almeno tre generazioni (cpv. 2).
Inoltre, per ricevere i contributi si applica una soglia d’ingresso fissata ad hoc per ciascuna specie, a seconda della riproduzione. Le razze svizzere della specie bovina il cui stato è «in pericolo critico»
che hanno più di 30 000 femmine iscritte nel libro genealogico non ricevono alcun contributo. Per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «in pericolo critico», la soglia d’ingresso è fissata a 10 000 femmine iscritte nel libro genealogico (cpv. 3 lett. a). Inoltre, per le razze bovine svizzere il cui stato è «minacciate» con più di 15 000 femmine iscritte nel libro genealogico e per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «minacciate» con più di 7 500 femmine iscritte nel libro genealogico non vengono versati contributi (cpv. 3 lett. b). Queste soglie d’ingresso specifiche hanno lo scopo di garantire che i contributi siano stanziati in primo luogo alle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che hanno popolazioni ridotte. La soglia d’ingresso per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» è più alta di quella per le razze svizzere il cui stato è «minacciate», poiché per le prime vi è una maggiore necessità d’intervento al fine di garantirne la conservazione.
Per calcolare l'indice globale per le razze svizzere e determinare lo stato di minaccia, il gestore di GENMON ha bisogno dei rispettivi dati grezzi. Quelli forniti dalle organizzazioni di allevamento riconosciute sono il numero di animali iscritti nel libro genealogico alla data di riferimento del 1° giugno e altre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Ad eccezione di alcune organizzazioni di allevamento, i dati dei libri genealogici di tutte le razze svizzere interessate sono già registrati a livello centrale nella banca dati di Qualitas AG. Pertanto questi dati sono già disponibili. Le organizzazioni di allevamento i cui dati del libro genealogico non sono registrati nel sistema di Qualitas AG devono fornirglieli su domanda (cpv. 4).
Articolo 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in peri-
colo critico» o «minacciate»
Il sistema di inoltro della domanda e di versamento dei contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, che vengono abrogati, è adeguato ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le disposizioni del nuovo articolo 23d e le rispettive formulazioni si basano sui capoversi 4, 5 e 6 dell'articolo 24 di cui è proposta l’abrogazione.
Contrariamente ai contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, quelli per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati solo direttamente agli allevatori tramite l'organizzazione di allevamento riconosciuta. Il versamento dei contributi tramite una cooperativa di allevamento non è ripreso per i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» onde semplificare l’esecuzione.
Anche se un animale femmina o maschio ha più discendenti in vita in un periodo di riferimento, il contributo può essere versato una sola volta per periodo di riferimento per l'animale in questione (cpv. 2). Il primo discendente in vita nel periodo di riferimento fa scattare il contributo. Se un animale maschio