Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1
1I termini per la presentazione delle richieste per i contributi e dei conteggi, nonché i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 23 rubrica nonché cpv. 1 lett. b e c, 2, 3 lett. c e 4
Principio
1Sono versati contributi per:
b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) di animali di razze svizzere;
c. la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».
2Abrogato
3I contributi vengono versati:
c. per misure di cui al capoverso 1 lettera c: a organizzazioni di allevamento riconosciute.
4Abrogato
1 RS 916.310
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