Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Specie bovina Altri animali 0.60 Vacche da latte 1.00

della specie bo- e altre vacche

vina – oltre 730

giorni di età

Specie equina Altezza al gar- 0.70 Altezza al gar- 0.70

rese 148 cm e rese 148 cm e

oltre - oltre 900 oltre - oltre 900

giorni di età giorni di età

Specie suina Verri riproduttori 0.25 Scrofe riprodut- 0.55

trici in lattazione

(durata di latta-

zione 4–8 setti-

mane, 5,7–10,4

cicli per posta)

Specie ovina Altri ovini di oltre 0.17 Pecore munte 0.25

1 anno

Specie caprina Altri caprini di ol- 0.17 Capre munte 0.20

tre 1 anno

Allo stato attuale, in GENMON non è possibile calcolare l’indice globale per i conigli, il pollame e le api mellifere, pertanto non può essere determinato lo stato di minaccia. Di conseguenza le razze svizzere di queste specie non possono attualmente essere sostenute tramite i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e dunque non sono prese in considerazione per i contributi secondo i capoversi 2 e 3.

Se l'importo massimo annuo di 3.9 milioni di franchi non è sufficiente per versare i contributi a tutti gli animali aventi diritto, le aliquote dei contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotte per tutte le razze della stessa percentuale (cpv. 4). Tutti gli animali di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che soddisfano le esigenze per il versamento dei contributi vanno sostenuti, tuttavia senza superare l’importo massimo.

Articolo 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui

stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

Il presente articolo fissa le esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le esigenze ivi menzionate (cpv. 1-4) si applicano cumulativamente.

I contributi sono vincolati all’attività zootecnica al fine di promuovere in modo efficace e positivo la conservazione delle risorse genetiche. Per ricevere i contributi il singolo animale deve adempiere i diversi requisiti zootecnici di cui al capoverso 1.

L’animale in questione deve essere iscritto nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale figurano anche i suoi genitori e nonni (cpv. 1 lett. a). L’animale deve inoltre avere una percentuale di sangue della relativa razza di almeno l’87.5 per cento e quindi essere considerato di razza pura conformemente alle norme del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (International Committee for Animal Recording [ICAR]) (cpv. 1 lett. b).