Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 174Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul bestiame da macello

gli acquisti insorgono improvvisamente difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore (p.es. catastrofe naturale). Una simile richiesta necessita dell’approvazione di almeno due terzi dei rappresentanti delle cerchie interessate a livello di produzione, lavorazione e di commercio. Generalmente le cerchie interessate sono rappresentate dalle organizzazioni incaricate di svolgere i compiti di cui all’articolo 26.

Articolo 16b

Questo articolo riceve la numerazione 16b e il suo contenuto corrisponde esattamente all’attuale articolo 16a.

Articolo 27 capoverso 2

L'aggiudicazione dell’accordo di prestazioni per i compiti esecutivi secondo l’OBM comporta un elevato onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per gli acquirenti sia per il servizio di aggiudicazione della Confederazione. Negli ultimi vent’anni solo pochi interessati hanno partecipato ai bandi; dal 2004 per la riaggiudicazione dell’accordo di prestazioni vi è sempre un solo richiedente, ovvero l’attuale mandatario. Si propone pertanto di stralciare la limitazione a quattro anni della durata del contratto per l’accordo di prestazioni.

Senza un’indicazione sulla durata contrattuale massima nell’OBM si applicano le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), le quali prevedono che di norma la durata determinata non può superare i cinque anni e che in casi motivati può essere prevista una durata superiore. L’attuale accordo di prestazioni con l’organizzazione incaricata per il periodo 2022-2025 non sottostà alle modifiche proposte, in quanto il relativo contratto di prestazioni è stato concluso per quattro anni dal 1° gennaio 2022.

14.4 Ripercussioni

14.4.1 Confederazione

L'onere finanziario dell'organizzazione incaricata correlato alle contestazioni continua a essere completamente a carico della Confederazione conformemente all’accordo di prestazioni pertinente. Nel caso di contestazioni ingiustificate, i fornitori e gli acquirenti sono tenuti a versare una tassa direttamente all'organizzazione incaricata. A breve termine l’onere finanziario per la Confederazione dovrebbe pertanto restare invariato. Partendo dal presupposto che il numero di animali macellati contestati diminuirà, a medio termine, invece, l'onere finanziario per la Confederazione, ovvero l'indennizzo all'organizzazione incaricata, diminuirà. Si potrà appurare a quanto ammonterà l'importo risparmiato soltanto dopo un certo periodo dall'entrata in vigore.

14.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

14.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

14.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.

14.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.