Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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14 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341
14.1 Situazione iniziale
Secondo l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM), il fornitore e l'acquirente possono contestare gratuitamente l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata (attualmente Cooperativa Proviande) e richiedere una seconda classificazione neutrale della qualità. Negli ultimi anni è costantemente aumentato il numero di contestazioni relative alla classificazione neutrale della qualità degli animali macellati ai sensi dell'ordinanza dell'UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina,
equina, ovina e caprina.
Visto il costante aumento delle contestazioni e a fronte del calo della quota di esiti della classificazione che devono essere corretti, si suppone che alcuni attori «abusino» del fatto che attualmente i fornitori e gli acquirenti di animali da macello possono effettuare contestazioni gratuitamente per fini economici propri, ad esempio per ottimizzare i margini o compensare, mediante una seconda valutazione, le lacune qualitative riscontrate durante la classificazione. Ciò è in contrasto con l'intenzione originaria di offrire la possibilità di effettuare contestazioni solo in caso di evidenti errori di classificazione e con l’interesse pubblico di cofinanziare con fondi pubblici un sistema di contestazione che da alcuni attori viene utilizzano per interessi propri e di conseguenza può comportare distorsioni del mercato.
Con l'aumento della quota di contestazioni oggettivamente ingiustificate vi è anche il pericolo che venga messo sempre più in discussione il lavoro di qualità svolto dai classificatori dell'organizzazione incaricata. Inoltre, ogni classificazione successiva genera un notevole onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per l'organizzazione incaricata sia per i macelli. Per migliorare la situazione nell'ambito delle contestazioni, la Cooperativa Proviande ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc e in base alle conclusioni a cui esso è giunto presenta al Consiglio federale due proposte da attuare a livello di ordinanza, ovvero l’obbligo del pagamento di una tassa e un adeguamento per
quanto concerne il blocco delle carcasse contestate. In questo modo, in futuro, si cercheranno di evitare le contestazioni «abusive» e la classificazione successiva servirà nuovamente a conseguire lo scopo originario, ovvero quello di correggere errori effettivi di classificazione.
In virtù dell'articolo 51 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), dal 1° gennaio 1999 il Consiglio federale ha la competenza di incaricare organizzazioni private di svolgere compiti esecutivi nel settore del bestiame da macello e della carne. Il Consiglio federale ha disciplinato la delega dei compiti esecutivi negli articoli 26 e 27 OBM sulla base della LAPub. Egli ha inoltre limitato la durata massima del contratto a quattro anni. L'esperienza maturata negli ultimi vent’anni ha dimostrato che limitare la durata del contratto a quattro anni è una misura troppo restrittiva e genera un inutile, elevato onere amministrativo sia per il fornitore sia per il servizio di aggiudicazione della Confederazione.
Nel quadro dell'esecuzione del regime d'importazione della carne è emerso che è poco chiaro chi e a quali condizioni ha diritto di chiedere all’UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso e di aumentare i quantitativi d’importazione. Riformulando la norma vigente sotto il profilo linguistico e precisando che, in caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'organizzazione incaricata può chiedere all'UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso, si eliminano le incertezze emerse in fase di esecuzione.
14.2 Sintesi delle principali modifiche
Sulla base dell'esperienza maturata in fase di esecuzione, per tutte le specie animali le contesta-
zioni devono essere inoltrate all'organizzazione incaricata entro le ore 22.00 del giorno di macellazione. Finora le contestazioni dovevano avvenire entro 6 ore dalla macellazione per gli animali della specie suina ed entro 24 ore dalla macellazione per le altre specie animali. Un blocco della carcassa per 24 ore non corrisponde più alle attuali procedure nei macelli (p.es. numero maggiore di macellazioni su ordinazione e poco spazio nelle celle frigorifere).