Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 178Fedlex · Rapporto esplicativo

15 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

15.1 Situazione iniziale

Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi. Per gli altri latticini vige tuttora una protezione doganale in alcuni casi elevata. Con il supplemento per il latte trasformato in formaggio versato all’interno del Paese in virtù dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), la Confederazione compensa l’assenza di protezione doganale sul formaggio importato dall’UE. Con il supplemento per il foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr, sostiene invece la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. In virtù della LAgr, entrambi i supplementi sono destinati ai produttori di latte. Tuttavia, per ragioni di natura amministrativa sono sempre stati versati alle aziende di trasformazione, le quali conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sul sostegno del prezzo del latte (OSL) sono tenute a trasmetterli entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte da trasformare in formaggio.

Una decina di anni fa, per diversi mesi un valorizzatore non aveva adempiuto il suo obbligo di trasmettere i supplementi ai produttori entro il termine di un mese. Alcuni di essi avevano intentato una causa portando il caso fino al Tribunale federale. Nella sentenza del 4 dicembre 20183, questi aveva stabilito che per il periodo in questione i produttori di latte direttamente interessati potevano far valere un diritto di adempimento nei confronti dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) affinché versasse il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati. In ossequio alla sentenza del Tribunale federale, l’UFAG aveva quindi dovuto versare ai rispettivi produttori di latte supplementi arretrati per un totale di 750 000 franchi. Anche il Controllo federale delle finanze, nel suo rapporto del settembre 2010, aveva fatto presente all’UFAG che vi era il rischio che i supplementi non venissero versati ai produttori in maniera conforme alla legge e che quindi la Confederazione non ne fosse sgravata in maniera giuridicamente vincolante. La sentenza del Tribunale federale in questione e le esperienze maturate nell’ambito della sua attuazione avevano pertanto evidenziato la necessità di intervenire onde creare i presupposti affinché i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati venissero versati direttamente ai produttori di latte. Alla luce di questa situazione, già in occasione della consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di versare i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte. La proposta era stata sostenuta dalla maggior parte dei Cantoni, che però avevano chiesto che la Confederazione prendesse misure adeguate affinché tale modalità di versamento non si traducesse in un’ulteriore pressione sui prezzi del latte di latteria. La maggioranza delle organizzazioni agricole (in particolare USC, PSL, USDCR e BioSuisse) e del settore lattiero (in particolare IP Latte, Fromarte e AILS) aveva invece respinto il versamento diretto, temendo un calo dei prezzi anche per il latte di latteria e un aumento degli oneri amministrativi con conseguenti spese aggiuntive per il settore e per la Confederazione. Secondo loro, la questione del rischio di adempimento per la Confederazione correlato al versamento dei supplementi ai valorizzatori doveva essere risolta nell’ambito dell’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (AP22+).

Nella sessione primaverile 2021, dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha deciso di sospendere il dibattito relativo alla PA22+. Di conseguenza, per la Confederazione sussiste tuttora il rischio di adempimento sopracitato. In questo contesto, già il 15 agosto 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale aveva presentato la mozione 18.3711 «Aumentare il valore aggiunto del formaggio», con la quale incaricava il Consiglio federale di modificare le condizioni per la concessione del supplemento per il latte trasformato in formaggio in modo da favorire la creazione di valore aggiunto e la sua ripartizione equa lungo l'intera filiera del settore caseario. Secondo la mozione, il supplemento avrebbe dovuto dipendere dal tenore di grasso del formaggio prodotto e venir versato solo ai valorizzatori che rispettano determinati prezzi alla produzione minimi del latte trasformato in formaggio. Nel suo parere del 14 novembre 2018 il Consiglio federale aveva

1 RS 910.1

2 RS 916.350.2

32C_403/2017