Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

il contributo. L’organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi all’allevatore al più tardi 30 giorni feriali dopo averli ricevuti dall’UFAG.

3 Comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine ai quali vanno versati contributi.

4 L’UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Art. 24 Abrogato

Art. 25 cpv. 1

1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno.

Allegato 1 n. 8

8. Conservazione di razze svizzere

Art. 23-23e Periodo di riferimento Termine per la

presentazione della domanda

Domande per progetti di conservazione li- Anno civile 30 giugno mitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)

Conteggio relativo a progetti di conserva- Anno civile 15 dicembre zione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett.

a)

Domande per il deposito a lungo termine di Anno civile 30 giugno materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Conteggio relativo al deposito a lungo ter- Anno civile 15 dicembre mine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1

lett. b)

Domande per la conservazione di razze 1 ottobre-30 settembre 10 ottobre svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o

«minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)

Conteggio relativo ai contributi per la con- 1 ottobre-30 settembre 31 ottobre servazione di razze svizzere il cui stato è

«in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23

cpv. 1 lett. c)

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.