Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 188Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
all'incasso. Le parti assoggettate all'obbligo di versare emolumenti - esclusi i macelli - non hanno diritto ai contributi di eliminazione. Pertanto solo in rari casi è possibile computare gli emolumenti con i contributi di eliminazione. L'incasso è quindi più oneroso e gli emolumenti non coprono il dispendio. Dunque si propone di estendere l'attuale emolumento di 10 franchi per mancata notifica dei dati sulla nascita o la prima importazione a tutte le mancate notifiche dei dati. Presupposto per la riscossione di un emolumento per mancata notifica dei dati è, ovviamente, che sulla base di altre notifiche di dati alla BDTA possa essere stabilita la lacuna.
Il numero 5.2 è nuovo. L'apertura di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di adeguamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfettario di 250 franchi.
Con l'articolo 29b capoverso 1bisdell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali era stato richiesto che gli animali delle specie ovina e caprina venissero marchiati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare. Siccome spesso questa marchiatura dei caprini provocava infiammazioni, con l'entrata in vigore dell’OIBDTA tale obbligo per gli animali della specie caprina è stato nuovamente revocato. Nell'articolo 68 capoverso 1 la disposizione corrispondente è stata ripresa solo per gli animali della specie ovina. Gli animali della specie caprina possono ricevere una marchiatura complementare anche dopo il 31 dicembre 2022, motivo per cui i numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4 non possono (ancora) essere stralciati dall'allegato 1.
16.4 Ripercussioni
15.5.1 Confederazione
Per la Confederazione, la presente modifica di ordinanza non ha ripercussioni dirette.
Tuttavia, per Identitas AG, che appartiene per il 51 per cento alla Confederazione, questa modifica di ordinanza ha notevoli ripercussioni. Solo con l'aumento degli emolumenti è possibile spezzare la spirale che ha portato al deficit degli ultimi anni e garantire i servizi con importi che permettono di coprire i costi.
15.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
15.5.3 Economia
Emolumenti supplementari a carico dei detentori di animali, dei macelli e dei proprietari di equidi.
16.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte corrispondono agli obblighi assunti dalla Svizzera a livello internazionale, in particolare a quelli di cui all'allegato 11 («allegato veterinario») dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
16.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
16.7 Basi legali
L'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) si basa sugli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché sugli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).