Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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16 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

16.1 Situazione iniziale

In seguito alla revisione del 12 giugno 2020 della legge sulle epizoozie (LFE; RU 2020 2743), il Consiglio federale ha varato la nuova ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RU 2021 751). La maggior parte degli articoli di tale ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Nell'integrazione dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2) nell’OIBDTA, gli emolumenti erano stati ripresi senza apportarvi alcuna modifica; ora vanno invece adeguati.

16.2 Sintesi delle principali modifiche

Le riduzioni temporanee degli emolumenti BDTA con effetto al 1° gennaio 2018 (-5 %) e al 1° gennaio 2019 (-25 %) avevano lo scopo di riportare le riserve di utili di Identitas AG a un livello adeguato. Dopo questi quattro, rispettivamente cinque, anni con emolumenti inferiori al livello minimo di copertura dei costi, l'obiettivo è stato raggiunto. Mantenere gli emolumenti al loro livello attuale comporterebbe un sostanziale assottigliamento delle risorse di Identitas AG. Con la presente modifica di ordinanza gli emolumenti vengono quindi aumentati a un livello di copertura dei costi a medio-lungo termine affinché Identitas AG possa svolgere i suoi compiti.

Gli altri adeguamenti sono dettati dai riscontri degli attori in seguito alla revisione totale del 2021 e hanno un carattere subordinato.

16.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25

In media una o due volte alla settimana, i servizi cantonali, in qualità di organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie, devono chiedere di apportare delle correzioni a dati contenuti nella BDTA. Tali richieste riguardano principalmente la rettifica o la registrazione a posteriori di notifiche di uscita e di morte. I due esempi seguenti illustrano perché è necessario intevenire.

1) Il detentore di animali ha trasmesso un'uscita (all. 1 n. 1 lett. d o n. 2 lett. d) anziché una morte

(all. 1 n. 1 lett. f o n. 2 lett. f). L'ufficio del veterinario cantonale chiede una correzione sulla base di un’informazione in tal senso ricevuta dal centro di raccolta delle carcasse.

2) La data di uscita registrata nella BDTA non corrisponde alla data della successiva notifica di en-

trata e nemmeno ai dati del certificato d'accompagnamento (cfr. art. 12 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie). Per questo motivo la storia dell'animale è incorretta (cfr. art. 12 cpv. 2) e il macello non riceverebbe il contributo d'eliminazione in occasione della macellazione (cfr.

art. 2 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale). Senza una richiesta di rettifica da parte della persona che ha notificato l'uscita (cfr. art. 25), è possibile correggere la storia dell'animale solo quando l'ufficio del veterinario cantonale avrà chiarito le tempistiche degli eventi, ad esempio in occasione di un controllo in loco.

Su richiesta degli organi cantonali d'esecuzione, il supporto di Identitas AG rettifica i dati errati o mancanti nella BDTA. Identitas AG garantisce che la correzione resti rintracciabile. Per simili correzioni, che da anni sono di modesta entità, finora mancava una base legale. Il completamento dell'articolo 25 con il nuovo capoverso 5 mira a colmare questa lacuna.

Articolo 39

La seconda frase del capoverso 1 è stralciata. Con il nuovo capoverso 2, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati quando si rilasciano dati non anonimizzati è confermato dal destinatario dei dati con chiare direttive e prescrizioni in un contratto. Un obbligo da parte del destinatario di rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati al di fuori di questo nuovo capoverso 2 e quindi nel caso di dati anonimizzati ha poco senso, poiché la legge sulla protezione dei dati è applicabile solo ai dati personali e quindi non anonimizzati. Per questo motivo, la seconda frase del capoverso 1 diventa obsoleta con l'aggiunta del nuovo capoverso 2 all'articolo 39.