Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria

2.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 e 2, nuovo cpv. 1bis

Il nuovo capoverso prevede che le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di un prodotto che provoca delle allergie non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione senza essere stati puliti e controllati. Corrisponde al capoverso 5bisintrodotto nell’allegato I parte A sezione II del Regolamento (CE) n. 852/2004 mediante il Regolamento (UE) 2021/382. Rimanda alla lista dei prodotti che provocano allergie di cui all'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). A livello di produzione primaria, si tratta dei prodotti seguenti:

- prodotti animali: latte, uova, pesce, crostacei, molluschi;

- prodotti vegetali: cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena), soia, frutta a guscio (nocciole, noci, ecc.), arachidi, sedano, senape, semi di sesamo, lupini.

Articoli 5 e 6

Le rubriche degli articoli 5 e 6 e l'articolo 5 capoverso 1 sono adeguati per precisare il tipo di produzione (vegetale o animale) interessato.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

2.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

2.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono in sintonia con la legislazione europea in materia di igiene delle derrate alimentari. Sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare nell’ambito dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Sono finalizzate a un adeguamento autonomo del diritto svizzero affinché questo possa essere considerato equivalente al diritto europeo in vista di un futuro aggiornamento dei contenuti dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo.

2.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2.7 Basi legali

Articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020) e articolo 42 capoverso 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (RS 916.307).