Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

o le attuali esigenze relative ai fondi propri per provvedimenti individuali sono sostituite da una limitazione degli aiuti agli investimenti per progetto. I contributi e i crediti di investimento non possono coprire più

dell’85 per cento della somma d’investimento;

o i mutui nel quadro dell’aiuto iniziale generalmente vengono rimborsati entro 10 anni. In caso di sospensione, i rimborsi possono essere rinviati. L’aiuto iniziale va rimborsato al più tardi dopo 14 anni;

o per i crediti di investimento è soppresso l’importo minimo del rimborso;

o l’importo minimo per un credito di investimento è fissato in maniera uniforme per tutti i provvedimenti a 20 000 franchi;

o i ripristini periodici di impianti di irrigazione, impianti di approvvigionamento e teleferiche non sono più sostenuti. In futuro i lavori potranno essere integrati in progetti di risanamento;

o il calcolo dei costi computabili per ripristini periodici è più semplice;

o il piano di gestione è un elemento della valutazione del rischio dei progetti da parte dei Cantoni;

o i crediti di costruzione possono essere concessi per tutti i provvedimenti (costruzioni, genio civile nonché PSR);

o l’esigenza relativa alla necessità per la Confederazione di fornire un parere nel caso di progetti che prevedono contributi federali superiori a 100 000 franchi è abolita;

o l’elenco delle eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento è definito in modo esaustivo.

 Per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l’agricoltura e alla riduzione dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, si propone di sostenere due nuovi provvedimenti:

o l’impianto di varietà robuste di vite, frutta a granella e a nocciolo;

o la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB (bifenile policlorato) e diossina (policlorodibenzo- para-diossine e policlorodibenzofurano); il sostegno è a tempo determinato.

 In vista dell’attuazione del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna» vengono introdotti anche provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi sui sentieri e sulle piste per mountain bike in regioni con grandi predatori sotto forma di provvedimenti di accompagnamento per i progetti di cui all’articolo 13 OMSt.

Ordinanza concernente le  Le disposizioni dell’OMSC e quelle dell’OMSt vengono ar-131

misure sociali collaterali monizzate.

nell’agricoltura, OMSC  I criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio (914.11) vengono adeguati. A partire dalla zona di montagna III le

dimensioni dell’azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per assicurare la gestione.