Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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1 Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR), RS 211.412.110

1.1 Situazione iniziale

Con l'articolo 4a ODFR, il 1° settembre 2000 è stato introdotto il coordinamento della procedura tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e quelle preposte alle autorizzazioni in relazione alla divisione materiale e al frazionamento di fondi agricoli. L'obbligo di coordinamento riguarda tutti i fondi agricoli fuori della zona edificabile. Analogie con l'articolo 4a ODFR si trovano nell'articolo 49 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). L'obbligo di coordinamento è stato introdotto a seguito della decisione principale del Tribunale federale (DTF 125 III 175), nella quale esso sostiene che il coordinamento tra la LDFR e la LPT è necessario e deve essere obbligatorio. In particolare per l'esclusione dal campo d'applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) occorre una valutazione preventiva dal profilo della pianificazione del territorio, che consenta un utilizzo a scopo non agricolo (E. 2c). Di conseguenza non è determinante se il fondo si trova fuori della zona edificabile, bensì se rientra nel campo d'applicazione della LDFR. Anche i fondi con edifici all'interno della zona edificabile sottostanno al divieto di divisione materiale (art. 2 cpv. 2 lett. a LDFR in combinato disposto con l'art. 58 LDFR), se appartengono a un'azienda agricola. L'obiettivo della disposizione è che gli edifici tradizionalmente appartenenti a un'azienda agricola non possano essere divisi anche se si trovano all'interno della zona edificabile.

Le decisioni cantonali di ultima istanza sulla LDFR devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia (UFG), mentre quelle di prima istanza no. Conformemente all'articolo 111 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali. Se le decisioni rilevanti di prima istanza non vengono notificate alle autorità federali, tra le autorità cantonali preposte all'esecuzione e tra i cittadini direttamente interessati regna incertezza sull’eventualità che le autorità federali possano impugnarle in un secondo tempo. Pertanto, il Consiglio federale si avvale della competenza accordatagli dall'articolo 112 capoverso 4 LTF di precisare ed eliminare l'incertezza del diritto. La limitazione a due casi d'interesse pubblico riduce l'onere amministrativo.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

L'obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e le autorità cantonali preposte al diritto fondiario viene esteso anche ai fondi situati all'interno della zona edificabile se su tali fondi si trovano edifici che appartengono a un'azienda agricola conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LDFR. In questo modo si colma una lacuna, impedendo che a un'azienda agricola vengano sottratti gli edifici di economia rurale di cui necessita. La formulazione molto dettagliata è stata semplificata.

L'introduzione dell’obbligo di notifica delle decisioni di prima istanza aumenta la sicurezza del diritto e rafforza il principio della coltivazione diretta. Onde ridurre il carico amministrativo, la notifica viene introdotta soltanto per due casi, ovvero per le autorizzazioni per l'acquisto senza coltivazione diretta a condizione che l'autorizzazione non faccia riferimento a una delle eccezioni menzionate nella legge (art. 64 LDFR) e per la decisione di esclusione dal campo d'applicazione della LDFR qualora la relativa superficie superi 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di altri terreni.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4a capoverso 1

Ora la procedura è coordinata anche tra le autorità cantonali se all'interno della zona edificabile si trova un fondo assoggettato alla LDFR conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LDFR. È il caso se il fondo in questione appartiene a un'azienda agricola (art. 7 LDFR).