Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Art. 12 Garanzia di crediti di investimento
1I crediti di investimento devono essere concessi, se possibile, con garanzie reali.
2Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costituzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale quale prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.
Capitolo 2: Provvedimenti del genio rurale
Sezione 1: Provvedimenti
Art. 13 Provvedimenti sostenuti
1Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:
a. migliorie fondiarie: migliorie integrali, ricomposizioni particellari, raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
b. infrastrutture di trasporto agricole: impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
c. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico, come irrigazioni, evacuazione delle acque e miglioramenti della struttura e della composizione del suolo;
d. infrastrutture di base nello spazio rurale, come approvvigionamento idrico ed elettrico, collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.
2I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere individuali o collettivi. I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono esclusivamente collettivi.
3Sono considerati provvedimenti individuali quelli che vanno prevalentemente a beneficio di un'azienda. Sono considerati provvedimenti collettivi quelli che vanno a beneficio di più aziende nonché i provvedimenti per le aziende d'estivazione.
4Le costruzioni e gli impianti nella zona edificabile di norma non sono sostenuti; fanno eccezione le infrastrutture utili per l'agricoltura, che devono essere necessariamente realizzate nelle zone edificabili o al loro limitare.
Art. 14 Aiuti finanziari per provvedimenti di accompagnamento
Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti finanziari per:
a. provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1terdella legge del 1°