Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 2: Condizioni

Art. 17 Condizioni generali

1I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende produttrici di funghi, germogli e simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura.

2Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere garantiti. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l’onere dei costi residui di cui all'allegato 2.

3I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili.

Art. 18 Condizioni per provvedimenti individuali

1Per i provvedimenti individuali sono concessi aiuti finanziari se l'azienda ha diritto di ricevere pagamenti diretti.

2Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 19 Condizioni per provvedimenti collettivi e per provvedimenti

collettivi di ampia portata

1Per i provvedimenti collettivi sono concessi aiuti finanziari se i provvedimenti rappresentano un'unità dal profilo funzionale o organizzativo.

2I provvedimenti collettivi di ampia portata devono inoltre estendersi su una regione delimitata naturalmente o economicamente e promuovere la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Questa condizione è considerata adempiuta nel caso di:

a. migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità;

b. provvedimenti di natura edile di cui all'articolo 13 nel cui comprensorio non è indicata una miglioria integrale, ma che richiedono un considerevole coordinamento, sono almeno d’importanza regionale per l’agricoltura e comprendono misure per la promozione della biodiversità.

Art. 20 Impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico

1Gli aiuti finanziari per impianti di irrigazione sono concessi se l'impianto è utile a garantire le rese in caso di comprovate perdite di natura quantitativa o qualitativa o a proteggere le colture. Il presupposto è una pianificazione lungimirante delle risorse idriche.