Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedimenti di sostituzione di cui all'articolo 7 della legge del 4 ottobre 19855 sui percorsi pedonali e i sentieri;
b. altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell’ambiente e sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.
Art. 15 Aiuti finanziari per studi di base e accertamenti preliminari
In vista della preparazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti finanziari per:
a. studi di base per chiarire la fattibilità e per elaborare progetti concreti;
b. il «processo di sviluppo dello spazio rurale»;
c. inchieste nonché studi di interesse nazionale e rilevanti nella pratica per i provvedimenti strutturali.
Art. 16 Lavori sostenuti per costruzioni e impianti
1Per provvedimenti di cui all'articolo 13 durante il ciclo di vita di costruzioni e impianti sono concessi aiuti finanziari per:
a. la costruzione, il risanamento, la trasformazione di costruzioni e impianti per l'adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione di costruzioni e impianti una volta scaduta la durata di vita tecnica;
b. il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di costruzioni e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
c. il ripristino periodico di strade, l’evacuazione delle acque in agricoltura,
muri a secco e suonen.
2Il ripristino periodico comprende:
a. per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
b. per l'evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacuazione e l’ispezione televisiva delle canalizzazioni;
c. per i muri a secco utili per un'utilizzazione agricola: il ripristino e il consolidamento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale;
d. per le suonen (condotte idriche): il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l'impermeabilizzazione, la protezione contro l'erosione nonché lo sfoltimento della vegetazione.
4 RS 451
5 RS 704