Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 8 pagine

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Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali / Accordi di reciproco riconoscimento (ARR)

4 Pareri sulle singole disposizioni

4.1 Testo dell’Intesa

VD chiede alcune precisazioni e modifiche. La composizione del Comitato bilaterale di cui all’articolo 11 dell’Intesa non sarebbe definita con sufficiente precisione e tre punti andrebbero precisati per garantire il rispetto dei principi di qualità e protezione della salute. L’Intesa dovrebbe:

1. indicare chiaramente i meccanismi di controllo e di consultazione prima della firma;

2. esigere che nel Comitato bilaterale siano rappresentati tutti i membri delle cerchie interessate, in particolare gli istituti di formazione, le scuole universitarie, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni professionali. Una rappresentanza così ampia permette infatti di identificare un’eventuale differenza sostanziale ai sensi dell’articolo 4 dell’Intensa e di esaminare eventuali provvedimenti di compensazione ai fini del riconoscimento;

3. prevedere una forte rappresentanza della Svizzera romanda nel Comitato, dato che l’Intesa è stipulata con la parte francofona del Canada. Esistono infatti differenze regionali per quanto riguarda i profili dei diplomati di certe professioni regolamentate, come nel caso delle cure infermieristiche, la cui formazione in Svizzera romanda è impartita dalle scuole universitarie professionali (SUP).

VD raccomanda anche di precisare le misure tecniche e organizzative minime che andrebbero adottate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare nel caso di uno scambio di dati transfrontaliero per via elettronica. Sempre nella stessa logica suggerisce di chiarire il concetto di «informazione» (art. 12 e 15 dell’Intesa), di utilizzare la stessa terminologia per tutti i documenti – compresi gli ARR – e di precisare che il trattamento dei dati da parte dell’autorità dello Stato ospitante (archiviazione, modifica, durata della conservazione, distruzione, ecc.) deve essere subordinato alla legislazione in materia di protezione dei dati di tale Stato.

Per quanto riguarda l’allegato I dell’Intesa, ZH ritiene che all’articolo 4 capoverso 4 vada precisato il concetto di «tirocinio di adattamento»: la valutazione del tirocinio non garantirebbe il raggiungimento dei criteri né a livello di qualità né a livello di contenuti, dato che questi criteri cambiano in base al contesto professionale. Propone quindi di istituire una commissione permanente di esperti per i profili professionali al fine di garantire la qualità contenutistica e di controllare costantemente sia il tirocinio che il processo. ZH raccomanda l’istituzione della commissione da parte della Confederazione (in particolare SEFRI e Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale) in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.

4.2 Accordi di reciproco riconoscimento

4.2.1 Considerazioni generali

Per VD la formulazione dell’articolo 4.10 di certi ARR8 («I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere il meno vincolanti possibile») non è appropriata, dato che le misure di compensazione devono prevedere il tempo e i contenuti necessari all’acquisizione delle competenze richieste. Sempre VD ritiene che l’articolo 7.2 degli ARR dovrebbe prevedere sistematicamente per la Svizzera un attestato dell’autorità competente che certifichi l’assenza di restrizioni all’esercizio della professione pertinente nonché di misure disciplinari o di altro tipo. A titolo di esempio cita gli ARR degli odontotecnici e degli assistenti sociali che non presentano un requisito di questo tipo.

Sono stati formulati anche alcuni pareri sulle conoscenze linguistiche. Per esempio, riferendosi all’articolo 6.5 dell’ARR degli igienisti dentali, VD sottolinea che la formulazione «l’autorizzazione legale all’esercizio della professione [...] si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali» può trarre in inganno. Inoltre, fa notare che negli ARR la Svizzera non ha formulato condizioni relative alle conoscenze linguistiche e ritiene che andrebbero fissati requisiti aggiuntivi alle competenze professionali, nella fattispecie una buona conoscenza (livello B2) della lingua nazionale parlata nella regione in cui il professionista quebecchese eserciterà, con riserva di fissare altre condizioni nell’iter amministrativo per l’autorizzazione all’esercizio. Anche ZH ritiene che l’articolo 5 (conoscenze linguistiche) vada precisato: parlare inglese e francese non è sufficiente per esercitare nel Cantone di Zurigo, in particolare nelle professioni che prevedono compiti di assistenza. ZH raccomanda quindi di

8ARM igienista dentale, levatrice, tecnico di radiologia medica e assistente sociale