Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 8 pagine

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Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali / Accordi di reciproco riconoscimento (ARR)

precisare la situazione di partenza e di prevedere soluzioni o direttive che tengano conto di tutte le regioni linguistiche.

CSS e SASSA suggeriscono l’eventuale introduzione di un attestato che certifichi la conoscenza di una delle lingue nazionali per i richiedenti quebecchesi e fanno notare che questi ultimi potrebbero anche ritrovarsi a esercitare nella Svizzera tedesca.

4.2.2 ARR Igienisti dentali

AMDCS e SSO propongono di riconoscere come esperienza pratica l’attività svolta come dipendente di uno studio dentistico e, dunque, di adeguare l’articolo 5.2 lettera c sui provvedimenti di compensazione aggiungendo lo «studio dentistico» come possibile luogo per l’esperienza professionale. Questa proposta si basa sull’eventualità che gli igienisti quebecchesi debbano lavorare in uno studio dentistico e che debbano quindi conoscere le procedure interne collaborando direttamente con i dentisti, dato che il numero di igienisti indipendenti è molto basso. Viste le differenze fra le due formazioni, AMDCS e SSO spiegano che il riconoscimento degli igienisti quebecchesi dovrebbe limitarsi alle attività e alle competenze definite dal programma quadro d’insegnamento per la Svizzera e che andrebbe inserita una specificazione in tal senso per il tirocinio di adattamento.

4.2.3 ARR Levatrici

VD fa notare che il tirocinio di adattamento di cui all’articolo 5.2 lettera c (i) dell’ARR è problematico dato che impone la presenza di un reparto di neonatologia e chiede di rendere questo requisito più flessibile per aumentare il numero di posti di tirocinio.

Per quanto riguarda la versione francese, la Federazione svizzera delle levatrici e la Conférence professionnelle des sages-femmes (CPSF) della Conferenza di esperti della salute delle scuole universitarie professionali svizzere fanno notare un errore al punto 5.2 e chiedono di cancellare la specificazione «de formation».

Anche CSS ritiene che le formazioni svizzera e quebecchese siano equivalenti, purché chi esercita conosca il contesto istituzionale e giuridico dell’altro territorio.

4.2.4 ARR Odontotecnici

Facendo riferimento all’articolo 5 dell’ARR (Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nel territorio ospitante) GR propone di introdurre per la Svizzera, come ha fatto il Québec, l’obbligo di seguire un’introduzione alla regolamentazione professionale (in generale, ma anche con particolare riferimento alla realtà elvetica).

4.2.5 ARR Tecnici di radiologia medica

VD rileva che i tecnici del Québec non sono formati per la pratica basata sulle evidenze (evidencebased practice). Pertanto, all’articolo 4.9 andrebbe richiesta ai diplomati quebecchesi una formazione complementare incentrata sui contenuti SUP da svolgere in Svizzera romanda. Così facendo, sarebbe inoltre garantito l’accesso alle formazioni postdiploma e l’aggiornamento del personale in un contesto in continua evoluzione come quello svizzero.

ASTRM chiede di riformulare alcuni punti relativi ai documenti da presentare e alle condizioni per poter fare domanda di riconoscimento delle qualifiche. Unitamente al modulo della Croce Rossa Svizzera, i richiedenti quebecchesi dovrebbero anche presentare un certificato di onorabilità professionale (letter of good standing). Sulla base delle proposte dell’ASTRM l’articolo 7.2 andrebbe modificato come segue:

«7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:

a) il modulo della Croce Rossa Svizzera debitamente compilato;

b) una copia autenticata del diploma;

c) una copia autenticata del permesso rilasciato dall’OTIMROEPMQ;

d) un attestato dell’autorità competente in cui si certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio legale della professione né misure disciplinari o di altro tipo;