Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 8 pagine

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Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali / Accordi di reciproco riconoscimento (ARR)

e) un documento d’identità;

f) una prova del fatto che conosce una delle lingue nazionali in modo appropriato per poter esercitare la professione in Svizzera.»

4.2.6 ARM Assistenti sociali

Per il francese, VD fa notare che la SEFRI ha usato due espressioni, ossia «service social» e «travail social», inserendo nell’ARR i titoli delle sette SUP di lavoro sociale nonostante non tutte offrano un indirizzo di specializzazione in servizio sociale. VD chiede quindi di inserire una precisazione per ampliare il ventaglio delle professioni contemplate.

SASSA sottolinea che le disposizioni sui provvedimenti di compensazione corrispondono essenzialmente a quanto richiesto dagli accordi già esistenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali e alle disposizioni dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea (ALC). L’associazione illustra la prassi della SEFRI per compensare le lacune teoriche, ossia a) seguire un corso specializzato nel quadro di un tirocinio di adattamento con formazione complementare o b) sostenere una prova attitudinale. Inoltre, rammenta che su mandato della SEFRI gli istituti offrono corsi di formazione e prove attitudinali in tedesco e francese. La SEFRI ha anche incaricato la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di organizzare una formazione in italiano nell’autunno 2022.

SASSA propone di correggere come segue l’articolo 5.2 lettera c) dell’ARR:

c) adempiere, durante l’impiego o prima di iniziarlo, i seguenti provvedimenti di compensazione:

i. una formazione di sei (6) giorni pianificata all’interno di un periodo di tre (3) mesi concernente l’evoluzione e le sfide dell’azione sociale; o

ii. un esame sui diversi sistemi di protezione sociale e sull’applicazione delle nozioni di diritto delle assicurazioni sociali nella gestione di situazioni concrete.

Secondo SASSA il testo non precisa se la formazione (i) e l’esame (ii) sono condizioni alternative e chiede che venga inserita la congiunzione «o» per rendere esplicito che si tratta di scegliere fra i due provvedimenti. La formulazione proposta permetterebbe di garantire la conformità con la prassi attuale in applicazione dell’ALC.

Da ultimo, l’associazione chiede che all’articolo 5.4 lettera d venga richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua nazionale.