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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 14 pagine

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ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.

Nell’ottica di organizzare tirocini e di supportare i richiedenti, le autorità competenti si impegnano, nella misura del possibile, a informarsi reciprocamente in merito ai posti di tirocinio disponibili nei rispettivi territori.

Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito «Comitato bilaterale»).

Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.

Per la Svizzera:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ

Einsteinstrasse 2, 3003

Berna

[email protected]

Per il Québec:

Présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec

[email protected]

1200, Papineau

Montréal, Qc H2K 4R5

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.