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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 14 pagine
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ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
In Québec:
6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte
dell’autorità competente quebecchese l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice.
6.2 Tale autorizzazione è definita agli articoli 6, 7 e 8 della Loi sur les sages-
femmes.
In Svizzera:
6.3 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve, da parte
dell’autorità competente svizzera, una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l’equivalenza del titolo quebecchese con il Bachelor of Science HES sage-femme.
6.4 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come
indipendente, si basa sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e sulle legislazioni cantonali.
ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
In Svizzera:
7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche
professionali per via elettronica al seguente indirizzo:
Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Professioni sanitarie
Werkstrasse 18
3084 Wabern
7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla
Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:
a) una copia del diploma;
b) una prova dell’iscrizione all’albo dell’Ordre des sages-femmes du Québec;
c) un documento d’identità;
d) se necessario, un documento che permetta alla Croce Rossa Svizzera di fissare la durata del tirocinio di cui all’articolo 5.2c.