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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 14 pagine

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ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

In Québec:

6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte

dell’autorità competente quebecchese l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice.

6.2 Tale autorizzazione è definita agli articoli 6, 7 e 8 della Loi sur les sages-

femmes.

In Svizzera:

6.3 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve, da parte

dell’autorità competente svizzera, una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l’equivalenza del titolo quebecchese con il Bachelor of Science HES sage-femme.

6.4 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come

indipendente, si basa sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e sulle legislazioni cantonali.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In Svizzera:

7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche

professionali per via elettronica al seguente indirizzo:

Croce Rossa Svizzera

Riconoscimento dei titoli professionali

Professioni sanitarie

Werkstrasse 18

3084 Wabern

7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla

Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:

a) una copia del diploma;

b) una prova dell’iscrizione all’albo dell’Ordre des sages-femmes du Québec;

c) un documento d’identità;

d) se necessario, un documento che permetta alla Croce Rossa Svizzera di fissare la durata del tirocinio di cui all’articolo 5.2c.