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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 14 pagine
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ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE
Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di levatrice.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.
L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure.
Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.
Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
Gli elenchi dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento possono essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.