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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 15 pagine

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ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi territori.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE

Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti le professioni di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec.

In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.

Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.

L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.