Progetto
Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
Gli elenchi dei titoli formativi e dei programmi di studio possono comunque essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.
Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie per l’applicazione.