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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 15 pagine
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a) Essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione
legale all’esercizio della professione di assistente sociale.
b) Aver ottenuto nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità
riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
i. Bachelor of Arts en travail social - orientation service social della Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);
ii. Bachelor of Arts in Studienrichtung Sozialarbeit della Hochschule Luzern (HSLU);
iii. Bachelor of Science in Sozialer Arbeit della Berner Fachhochschule (BFH);
iv. Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit für die Berufsfelder Sozialpädagogik und Sozialarbeit della Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW);
v. Bachelor of Science in Sozialer Arbeit mit Studienrichtung Sozialarbeit della Fachhochschule Ostschweiz (FHO);
vi. Bachelor of Science in Sozialer Arbeit della Zürcher Fachhochschule (ZFH);
vii. Bachelor of Science in Lavoro sociale opzione servizio sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
c) Adempiere il seguente provvedimento di compensazione:
i. seguire una formazione integrativa di massimo diciassette (17) ore organizzata dall’autorità competente quebecchese o da qualunque altra istituzione da essa riconosciuta, concernente la legislazione, la regolamentazione e gli aspetti deontologici legati all’esercizio della professione di lavoratore sociale in Québec.
d) Dimostrare di avere una conoscenza del francese adeguata
all’esercizio della professione, come stabilito all’articolo 35 della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
L’ordine professionale può rilasciare al richiedente un permesso restrittivo temporaneo finché quest’ultimo non ha concluso la formazione integrativa,