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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 5 pagine

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze,

preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7 cpv. 3

3Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione. Nell’ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.

Art. 8 cpv. 2, 3 e 4

2Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell’UE o dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera. Tale equiparazione è tuttavia esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari in caso di domicilio in Svizzera secondo l’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o secondo l’allegato K della Convenzione istitutiva del 4 gennaio 19609 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Il Dipartimento competente decide in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di queste autorizzazioni speciali; i fornitori di servizi temporanei sono esentati da tale riconoscimento. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di ottenere un’autorizzazione speciale svizzera.

3Su domanda di una scuola o di un’istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. Tale equivalenza è tuttavia esclusa per l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

4Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione speciale. Tale equivalenza è tuttavia esclusa per l’impiego di prodotti fitosanitari.

Art. 9

Campo d’applicazione territoriale e temporale

1L’autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.

2Il Dipartimento competente può prevedere una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali per l’impiego e l’utilizzazione di altre sostanze e preparati soggetti ad autorizzazione.

3L’autorizzazione speciale che consente l’utilizzo a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di otto anni. Può essere prorogata di otto anni in otto anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all’articolo 10 prima della scadenza dell’autorizzazione speciale.

8 RS 0.142.112.681

9 RS 0.632.31