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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 5 pagine

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze,

preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 Formazione continua obbligatoria

1Chiunque sia titolare di un’autorizzazione speciale e svolga un’attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull’evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.

2Il dipartimento competente può stabilire, se necessario, i dettagli dell’obbligo di formazione continua, segnatamente la portata, il contenuto e le modalità.

3Per le autorizzazioni speciali che consentono l’utilizzo di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Art. 11 cpv. 1, periodo introduttivo

1Se il titolare di un’autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d’applicazione della sua autorizzazione speciale, l’autorità cantonale può, con un’apposita decisione: …

Art. 12 cpvv. 4 e 6

4Il dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall’UFAM.

6Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l’UFAM:

a. decide, su richiesta scritta, se un organo di formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l’articolo 10;

b. controlla gli organi di formazione continua;

c. ritira il riconoscimento a un organo di formazione continua se, malgrado un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.

Art. 12a Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni

1In virtù dell’articolo 49 capoverso 1bisLPAmb, su richiesta all’UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni iniziali e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Gli aiuti finanziari possono essere concessi dai suddetti organi nei seguenti settori:

a. agricoltura;

b. orticoltura;

c. settori particolari, ovvero le infrastrutture ferroviarie, i terreni militari, gli impianti sportivi, l’ambiente di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici;