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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’orticoltura RU XXX
Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione
1L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
2Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l’articolo 3.
3Un’autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un’autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all’allegato 1, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.
4Il titolare di un’autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’ordinanza del DATEC del xxx concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticultura (OAS-A)4 può ottenere un’autorizzazione speciale Orticoltura a condizioni semplificate.
Sezione 2: Esame e formazione continua
Art. 3 Esame
1L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2L’esame è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 4 Formazione continua
Il contenuto e l’organizzazione della formazione continua secondo l’articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
Sezione 3: Compiti dei servizi competenti
Art. 5 Ufficio federale dell’ambiente
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze:
4 RS XXX