Progetto

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari nell’orticoltura RU XXX

Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione

1L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.

2Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l’articolo 3.

3Un’autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un’autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all’allegato 1, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.

4Il titolare di un’autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’ordinanza del DATEC del xxx concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticultura (OAS-A)4 può ottenere un’autorizzazione speciale Orticoltura a condizioni semplificate.

Sezione 2: Esame e formazione continua

Art. 3 Esame

1L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2L’esame è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 4 Formazione continua

Il contenuto e l’organizzazione della formazione continua secondo l’articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.

Sezione 3: Compiti dei servizi competenti

Art. 5 Ufficio federale dell’ambiente

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze:

4 RS XXX