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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’orticoltura RU XXX
Sezione 4: Emolumenti
Art. 10
1Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.
2Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici5.
3Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell’emolumento.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione di un altro atto
L’ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel
giardinaggio (OASAOG)6 è abrogata.
Art. 12 Disposizione transitoria
Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale iniziale nel settore orticolo prima del 1° gennaio 2026 secondo l’ordinanza della
2011 sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)7, dopo avere ottenuto il diploma riceveranno entrambe le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nell’orticoltura secondo l’articolo 12 capoverso 4 ORRPChim.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
a. gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13: il 1° gennaio 2026;
b. gli articoli 4 e 8: il 1°gennaio 2027.
Data Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni: