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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari nell’orticoltura RU XXX

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

1Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.

2Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici5.

3Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell’emolumento.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto

L’ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel

giardinaggio (OASAOG)6 è abrogata.

Art. 12 Disposizione transitoria

Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale iniziale nel settore orticolo prima del 1° gennaio 2026 secondo l’ordinanza della

2011 sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)7, dopo avere ottenuto il diploma riceveranno entrambe le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nell’orticoltura secondo l’articolo 12 capoverso 4 ORRPChim.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

a. gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13: il 1° gennaio 2026;

b. gli articoli 4 e 8: il 1°gennaio 2027.

Data Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle

comunicazioni:

5 RS 813.153.1

6 RS 814.812.34

7 RS 412.101.221.76