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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’orticoltura RO XXX
a. istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
b. riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d’esame;
c. tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
d. approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.3, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
e. rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;
f. esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
g. ogni otto anni sceglie tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori secondo l’allegato 3, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 6 Commissione d’esame
1Le organizzazioni e i servizi amministrativi seguenti sono rappresentati da un delegato nella commissione d’esame:
a. l’organizzazione del mondo del lavoro Jardin Suisse;
b. la Segreteria di Stato dell’economia;
c. le autorità esecutive cantonali;
d. la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP);
e. il rappresentante delle associazioni ambientali designato dell’UFAM.
2Jardin Suisse presiede la commissione.
3Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il presidente ha voto preponderante in caso di parità dei voti.
4La commissione d’esame ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:
a. riconosce e sorveglia gli organi incaricati degli esami;