Progetto
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’orticoltura RU XXX
b. controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;
c. sorveglia in maniera puntuale i corsi di preparazione e gli esami annunciati e, se necessario, esige misure correttive dagli organi incaricati degli esami;
d. fornisce consulenza all’UFAM per il riconoscimento degli organi incaricati della formazione continua e sull’aggiornamento degli allegati, se del caso;
e. propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.3;
f. ogni otto anni determina quali degli obiettivi menzionati nell’allegato 1 numero 2 devono essere insegnati nel corso della formazione continua con argomenti facoltativi secondo l’allegato 3 3;
g. confronta le competenze e le conoscenze di un titolare di autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’OAS-O con quelle richieste secondo l’allegato 1 e determina se è sufficiente un esame parziale per ottenere l’autorizzazione speciale Agricoltura.
5Jardin Suisse assume i compiti e le competenze seguenti all’interno della commissione d’esame:
a. sostiene la commissione d’esame nei suoi compiti amministrativi e nell’organizzazione delle sue riunioni;
b. coordina gli esami;
c. redige annualmente un rapporto destinato all’UFAM sulle attività della commissione d’esame e degli organi incaricati degli esami.
Art. 7 Organi incaricati degli esami
Gli incaricati degli esami hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:
a. fanno sostenere gli esami secondo l’allegato 2;
b. offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;
c. designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
d. conservano le prove d’esame per almeno otto anni.
Art. 8 Organi incaricati della formazione continua
1Se un organo di formazione intende proporre formazioni secondo l’articolo 10 ORRPChim, è tenuto a presentare preventivamente all’UFAM una domanda scritta di riconoscimento. Un organo sarà riconosciuto se soddisfa le condizioni seguenti:
a. non persegue alcun interesse particolare legato alla vendita o alla promozione dei prodotti fitosanitari;
b. è una persona giuridica con sede in Svizzera;