Progetto

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

d. concedono l’accesso a dati personali a Cantoni, ad autorità estere, a organizzazioni internazionali o a privati;

e. connettono tra loro raccolte di dati; o

f. gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d’informazione o raccolte di dati.

2 Il regolamento contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.

3 L’organo federale titolare del trattamento aggiorna periodicamente il regolamento e lo mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati in una forma comprensibile e , su richiesta, dell’IFPDT.

Sezione 2 Trattamento da parte del responsabile del trattamento

Art. 6 Modalità

1 Il titolare del trattamento che affida il trattamento di dati personali a un responsabile del trattamento resta titolare della protezione dei dati. Assicura che i dati siano trattati conformemente al contratto o alla legge.

2 Se il responsabile del trattamento non è assoggettato alla LPD, il titolare del trattamento si assicura che altre disposizioni legali garantiscano una protezione dei dati equivalente. Altrimenti garantisce tale protezione in via contrattuale.

3 Se il titolare del trattamento è un organo federale, il responsabile del trattamento può delegare il trattamento dei dati se l’organo federale lo ha autorizzato per scritto.

Art. 7 Informazione del consulente per la protezione dei dati dell’organo

federale

L’organo federale informa immediatamente il consulente per la protezione dei dati in merito alla conclusione di un contratto con un responsabile del trattamento riguardo al trasferimento del trattamento dei dati a un terzo. Inoltre, informa il consulente se sorgono problemi nel quadro del rispetto delle disposizioni legali o contrattuali sulla protezione dei dati.

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Art. 8 Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato

estero o di un organismo internazionale

1 Se dati personali sono comunicati all’estero, per valutare se uno Stato, un territorio, uno o più settori di uno Stato o di un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri:

a. gli impegni internazionali dello Stato o dell’organismo internazionale nel settore della protezione dei dati;